Art. 25.
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di installatore o manutentore di apparati, impianti o sistemi anticrimine).

      1. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di cui all'articolo 22 possono essere installati o mantenuti unicamente da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di installatore o manutentore di apparati, impianti o sistemi anticrimine.
      2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di installatore o manutentore di apparati, impianti o sistemi anticrimine è rilasciata dall'ufficio per la sicurezza privata della questura della provincia in cui l'impresa ha la sede legale e la direzione.
      3. Per il rilascio dell'autorizzazione si tiene conto:

          a) dei requisiti personali del titolare dell'impresa, di chi la dirige e di tutto il personale dipendente addetto all'installazione o manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine;

 

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          b) dei requisiti tecnico-professionali del personale dipendente con compiti di installazione o manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine.

      4. I requisiti personali di cui al comma 3, lettera a), consistono:

          a) nell'essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) nell'avere la capacità di obbligarsi e non essere fallito;

          c) nel non avere riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non essere stato destinatario di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          d) nel non aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto e nel non avere subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.

      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3, lettera b), si intendono riferiti ad almeno un terzo dei dipendenti e consistono nell'essere in possesso di un titolo di studio in campo meccanico, tecnico, elettrotecnico o elettronico, a seconda del tipo di apparecchiature che l'impresa installa o manutiene, e nell'aver maturato esperienza per almeno tre anni in altra impresa installatrice o manutentrice di apparati, impianti o sistemi anticrimine.
      7. L'autorizzazione rilasciata ha validità sull'intero territorio nazionale. Può valere per l'installazione o manutenzione di qualunque apparato, impianto o sistema anticrimine o può essere limitata a particolari tipologie.
      8. L'ufficio per la sicurezza privata istituito presso ogni questura cura la tenuta di una banca dati delle imprese installatrici o manutentrici di apparati, impianti o sistemi anticrimine alle quali è

 

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stata rilasciata autorizzazione ad operare. Copia della banca dati e di ogni suo aggiornamento sono trasmessi alla commissione secondo modalità indicate dalla medesima commissione agli uffici per la sicurezza privata.
      9. In presenza di mutamenti palesi e comprovati, in senso negativo, dei requisiti personali di un dipendente dell'impresa per l'installazione o manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine, l'ufficio per la sicurezza privata ne richiede l'immediato allontanamento dall'attività installativa o manutentiva.
      10. In presenza di mutamenti palesi e comprovati, in senso negativo, dei requisiti personali del titolare dell'impresa per l'installazione o manutenzione di apparati, impianti o sistemi anticrimine, l'ufficio per la sicurezza privata che l'aveva rilasciata provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La revoca dell'autorizzazione ha valore su tutto il territorio nazionale.